Associazione di Promozione Sociale

Utopiae

Statuto sociale redatto ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 — Codice del Terzo Settore

Forma giuridica
APS — Ente del Terzo Settore
Norma di riferimento
D.Lgs. 117/2017 (CTS)
Sede
Torino
Titolo I — Disposizioni Generali
Art. 1 Denominazione, sede e durata

1. È costituita l'associazione di promozione sociale denominata «Utopiae», ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito «Codice del Terzo Settore» o «CTS»). La denominazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) e dalla locuzione «Ente del Terzo Settore» o dall'acronimo ETS solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Fino a tale iscrizione, l'uso degli acronimi APS ed ETS è sospeso.

2. L'associazione ha sede legale nel Comune di Torino. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

3. L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2 Principi fondamentali

1. L'associazione è apartitica, aconfessionale, senza scopo di lucro, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'associazione opera nel rispetto dei principi di democrazia interna, partecipazione, trasparenza, equità, solidarietà, responsabilità condivisa e autogestione.

3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale ai soci, lavoratori, collaboratori, amministratori o altri soggetti che operano per l'associazione o che siano ad essa collegati.

Art. 3 Finalità e attività di interesse generale

1. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, ai sensi e nei termini di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Le attività hanno ad oggetto i seguenti ambiti:

  • lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • lett. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
  • lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  • lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

2. In particolare, l'associazione si propone di:

  • promuovere pratiche di economia circolare, riuso creativo e riduzione dei rifiuti, in chiave educativa, ecologica e comunitaria;
  • sostenere processi di rigenerazione urbana e rurale attraverso autoproduzione, riparazione e riuso creativo degli spazi e dei materiali;
  • organizzare attività formative e culturali su sostenibilità, artigianato, design sociale e pratiche di vita condivisa;
  • promuovere forme di ospitalità etica e non commerciale nell'ambito di progetti di scambio culturale, residenze esperienziali e incontro tra persone e comunità, favorendo la conoscenza del territorio e la condivisione di saperi;
  • promuovere viaggi, scambi e residenze a carattere divulgativo, culturale ed esperienziale, orientati alla conoscenza di pratiche di sostenibilità, rigenerazione e innovazione sociale in Italia e all'estero;
  • sviluppare e diffondere modelli replicabili di comunità sostenibile, favorendo reti di cooperazione con enti, scuole, istituzioni e soggetti del Terzo Settore che condividano gli stessi principi.
Art. 4 Attività

1. Per il perseguimento delle proprie finalità, l'associazione potrà:

  • organizzare laboratori, workshop, residenze, campi di lavoro ed eventi formativi su sostenibilità, artigianato, economia circolare e creatività;
  • promuovere iniziative di sensibilizzazione ambientale e pratiche di riduzione dell'impatto ecologico;
  • organizzare viaggi studio, scambi culturali e residenze esperienziali in Italia e all'estero;
  • gestire spazi di ospitalità etica nell'ambito di progetti di scambio culturale e formazione;
  • pubblicare materiali divulgativi, manuali, piattaforme digitali e risorse open source;
  • realizzare progetti educativi e sociali per comunità, scuole, enti pubblici e soggetti del Terzo Settore;
  • partecipare a bandi pubblici e privati, nazionali ed europei, coerenti con le proprie finalità.
Art. 5 Attività diverse e strumentali

1. L'associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del CTS. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea dei soci.

2. L'associazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ai sensi dell'art. 7 del CTS, in modo occasionale o abituale.

Titolo II — Soci
Art. 6 Soci: categorie e requisiti

1. Ai sensi dell'art. 35 del CTS, il numero dei soci è illimitato. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore che condividano le finalità, i valori e le attività dell'associazione e che ne accettino lo statuto e il regolamento interno. L'adesione è a tempo indeterminato; è esclusa in ogni caso la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

2. Non è ammessa la partecipazione in forma anonima. L'ammissione non può essere effettuata in modo discriminatorio per ragioni di genere, etnia, razza, cultura, opinione politica o confessione religiosa.

Art. 7 Ammissione

1. Chi intende aderire all'associazione presenta domanda al Consiglio Direttivo, anche tramite posta elettronica, PEC, o altri strumenti individuati dal regolamento interno, dichiarando di accettare lo statuto e il regolamento interno e di condividere le finalità associative.

2. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda entro 60 giorni. In caso di accoglimento, il richiedente acquista la qualità di socio con decorrenza dalla data della delibera. In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo comunica la motivazione all'interessato.

3. Avverso il rigetto, il richiedente può ricorrere all'Assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo fino alla decisione assembleare.

Art. 8 Diritti dei soci

1. I soci hanno diritto di:

  • partecipare alle attività dell'associazione e usufruire dei servizi da essa offerti;
  • partecipare all'Assemblea con diritto di voto, purché iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi;
  • eleggere gli organi associativi ed essere eletti alle cariche;
  • consultare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
  • recedere dall'associazione in qualsiasi momento, con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
Art. 9 Doveri dei soci

1. I soci hanno l'obbligo di:

  • rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi associativi;
  • versare la quota associativa annuale entro i termini stabiliti;
  • contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento delle finalità associative;
  • tenere comportamenti conformi ai valori e alle finalità dell'associazione e non contrari ai suoi interessi.
Art. 10 Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per:

  • recesso volontario, comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
  • mancato versamento della quota associativa, decorsi i termini fissati dal Consiglio Direttivo e previa messa in mora scritta;
  • esclusione deliberata dall'Assemblea su proposta motivata del Consiglio Direttivo, per grave inadempimento degli obblighi statutari, svolgimento di attività contrarie agli interessi dell'associazione, o comportamenti che arrechino danni gravi, anche morali, all'associazione;
  • decesso.

2. Il socio escluso ha diritto di ricorrere all'Assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il ricorso ha effetto sospensivo fino alla decisione assembleare.

3. La perdita della qualità di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta.

4. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote versate né ad alcun rimborso sul patrimonio associativo.

Art. 11 Volontari

1. L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti.

2. I volontari non sono remunerati in alcun modo, nemmeno dai beneficiari delle attività. Possono essere rimborsati esclusivamente per le spese effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti e secondo le modalità preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l'associazione.

4. L'associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi all'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del CTS.

5. Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati.

Titolo III — Patrimonio e risorse
Art. 12 Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

  • quote e contributi degli associati;
  • eredità, donazioni e legati;
  • contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi;
  • contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
  • entrate da attività di interesse generale e da attività diverse;
  • entrate da attività di raccolta fondi;
  • ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie.

2. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 13 Divieto di distribuzione degli utili

1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Titolo IV — Organi
Art. 14 Organi sociali

1. Sono organi dell'associazione:

  • l'Assemblea dei soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • l'Organo di Controllo (obbligatorio al superamento dei limiti di legge);
  • il Revisore Legale dei Conti (se nominato).

2. Tutte le cariche associative sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per conto dell'associazione.

Art. 15 Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. Ogni socio ha diritto a un solo voto. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

2. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, ovvero su richiesta di almeno un decimo dei soci.

Art. 16 Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria delibera su:

  • elezione e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Organo di Controllo;
  • ratifica della sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo cooptati in caso di cessazione anticipata;
  • approvazione del bilancio di esercizio e, se previsto, del bilancio sociale;
  • indirizzi e programmi generali dell'associazione;
  • ammontare della quota associativa annuale;
  • approvazione del regolamento interno e delle sue modifiche;
  • approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 5;
  • determinazione dei limiti di spesa e dei rimborsi massimi riconoscibili ai volontari;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali;
  • delibera su ricorsi contro provvedimenti di rigetto di ammissione o di esclusione.

2. L'Assemblea straordinaria delibera su:

  • modifiche dello statuto;
  • scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio;
  • trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.
Art. 17 Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso scritto inviato a tutti i soci almeno 15 giorni prima della data fissata, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione.

2. L'Assemblea può svolgersi anche in modalità telematica, garantendo l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione alla discussione e al voto, e la verbalizzazione della seduta.

Art. 18 Validità delle delibere assembleari

1. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

2. Le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

3. Per le modifiche statutarie è richiesta la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 19 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, da 3 a 9, eletti dall'Assemblea tra i soci. Dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

2. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario-Tesoriere.

3. Il Consiglio Direttivo decade qualora, per dimissioni o altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. In tal caso, l'Assemblea deve essere convocata entro 30 giorni per l'elezione del nuovo organo.

Art. 20 Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo gestisce l'associazione in conformità alle delibere assembleari e alle disposizioni statutarie. In particolare:

  • predispone il bilancio di esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
  • delibera sull'ammissione dei nuovi soci;
  • propone all'Assemblea l'esclusione dei soci;
  • sottopone all'Assemblea la proposta di quota associativa annuale;
  • stipula contratti e compie gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • predispone il regolamento interno e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
  • delibera sull'eventuale assunzione di lavoratori subordinati o parasubordinati.
Art. 21 Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

2. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

3. In caso di urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 22 Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del CTS (superamento per due esercizi consecutivi di almeno due dei seguenti limiti: totale attivo superiore a 110.000 euro, ricavi superiori a 220.000 euro, dipendenti superiori a 5).

2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

Art. 23 Revisore Legale dei Conti

1. L'Assemblea può nominare un Revisore Legale dei Conti, iscritto nel registro di cui all'art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, per la revisione legale dei conti dell'associazione.

Titolo V — Bilancio
Art. 24 Bilancio di esercizio

1. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale (31 dicembre).

2. Il bilancio è redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del CTS e, nei casi previsti dalla legge, corredato dalla relazione di missione.

3. Il bilancio approvato è depositato presso il RUNTS nei termini di legge.

Art. 25 Raccolta fondi

1. L'associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ai sensi dell'art. 7 del CTS.

Titolo VI — Disposizioni Finali
Art. 26 Libri sociali

1. L'associazione tiene i seguenti libri sociali obbligatori:

  • libro degli associati;
  • registro dei volontari;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. I libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e sono consultabili dai soci su richiesta.

Art. 27 Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

1. L'associazione si iscrive al RUNTS nella sezione dedicata alle Associazioni di Promozione Sociale. Gli acronimi APS ed ETS nella denominazione e i benefici fiscali previsti dal CTS decorrono dalla data di iscrizione.

Art. 28 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

2. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, dedotte le passività, è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 29 Rinvio normativo

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.